Sez. 3, Sentenza n. 1624 del 28/05/1968 (Rv. 333400 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - RIFERIMENTO ALLE TABELLE DELLA LEGGE SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO - FACOLTA DEL GIUDICE - MANCANZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - RIFERIMENTO ALLE TABELLE DELLA LEGGE SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO - FACOLTA DEL GIUDICE - MANCANZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In caso di responsabilita civile per danni permanenti alle persone, il riferirsi o meno, per la liquidazione del danno, alle tabelle allegate alla legge sugli infortuni sul lavoro (RD 25 gennaio 1937 n.200) costituisce facolta e non Obbligo del giudice, e pertanto il non aver fatto ricorso ad esse non puo formare oggetto di censura in Sede di Cassazione. (V. N.143-68, massima n.330993).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Legge 25/01/1937 num. 200 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)