Sez. 3, Sentenza n. 2810 del 16/07/1975 (Rv. 376831 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RIFIUTO DI RICEVIMENTO DELL'ATTO - CONSEGUENZE - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - RESTITUZIONE DEL PIEGO AL MITTENTE - FORMALITA ULTERIORE - INCIDENZA SULLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - RIFIUTO DI RICEVIMENTO DELL'ATTO - CONSEGUENZE - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - RESTITUZIONE DEL PIEGO AL MITTENTE - FORMALITA ULTERIORE - INCIDENZA SULLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE.*
In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, a norma dell'art 8 del RD 21 ottobre 1923 n 2393 (riprodotto nell'art 78 del RD 28 dicembre 1924 n 2271), in caso di rifiuto effettivo di ricevimento dell'atto, 'la notificazione si ha come eseguità quando: il piego (contenente l'atto) e depositato all'ufficio postale, dopo che l'agente o l'ufficiale postale ne abbia lasciato avviso presso il destinatario; e dei detti adempimenti sia fatta menzione sulla ricevuta di ritorno, che dovra essere subito recapitata al mittente. L'ulteriore prescrizione - contenuta nell'ultimo comma dell'articolo citato, per la quale: 'trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego e in deposito presso l'ufficio postale, senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, il piego stesso e restituito al mittente con l'annotazione: 'rifiutato dal destinatariò - costituisce un adempimento successivo al momento in cui e da ritenersi perfezionata la notificazione sulla base dell'espletamento delle formalita indicate. Tale ulteriore prescrizione non ha incidenza alcuna ai fini della notificazione, che e gia avvenuta a seguito degli Atti previsti nel secondo comma della norma citata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 8, Regio Decr. 28/12/1924 num. 2271 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)