Sez. 2, Sentenza n. 56 del 08/01/1972 (Rv. 355737 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE - DIVISIONE DELLA PROPRIETA PER PIANI ORIZZONTALI RIGUARDANTI RISPETTIVAMENTE IL SUOLO, IL SOTTOSUOLO ED IL SOPRASSUOLO - AMMISSIBILITA E LICEITA - ESTENSIONE DEL DIRITTO SUL SOTTOSUOLO - LIMITI LEGALI E CONVENZIONALI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE - DIVISIONE DELLA PROPRIETA PER PIANI ORIZZONTALI RIGUARDANTI RISPETTIVAMENTE IL SUOLO, IL SOTTOSUOLO ED IL SOPRASSUOLO - AMMISSIBILITA E LICEITA - ESTENSIONE DEL DIRITTO SUL SOTTOSUOLO - LIMITI LEGALI E CONVENZIONALI.*
Nel sistema del diritto positivo vigente e ammissibile e lecita la divisione del diritto di proprieta su un immobile per piani orizzontali, riguardanti rispettivamente il suolo, il sottosuolo ed il soprassuolo, corrispondenti a distinte titolarita soggettive. L'estensione del diritto al sottosuolo si arresta non solo di fronte ad interessi pubblici che la legge riconosce meritevoli di particolare tutela, cioe lo sfruttamento delle miniere, la tutela del patrimonio artistico ed archeologico, delle acque e delle opere ad esse relative, ma anche per effetto della libera autonomia delle parti, cioe in virtu di contratto, quando chi potendo disporre della proprieta del suolo e del sottosuolo, quale proprietario, manifesti la volonta di disporre separatamente del bene trasferendo dello stesso soltanto una parte concettualmente e giuridicamente separabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)