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Sez. 1, Sentenza n. 10567 del 28/11/1996 (Rv. 500854 - 01)

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Di esercizio e di miglioramento - Proroga delle operazioni con aziende danneggiate dal maltempo - Automaticità della scadenza delle rate - Esclusione - Manifestazione di volontà dell'Istituto di credito previa istanza del debitore - Necessità.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500854-01

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE

Con riguardo alla disciplina del credito agrario, l'art. 1 comma primo, legge n. 838 del 1956, modificato dall'art. 8 legge n. 198 del 1985 - secondo cui gli istituti ed enti esercenti il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con quello per il tesoro, a prorogare, per una volta sola e per non più di 24 mesi, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche - non ha disposto una proroga automatica amministrativa l'apprezzamento, caso per caso, dell'opportunità di prorogare automaticamente i termini di scadenza delle rate di prestito agrario, ma ha affidato a detta autorità la facoltà di autorizzare gli istituti di credito a concedere, con specifica manifestazione di volontà e previa annotazione sulle cambiali agrarie e in forma equivalente, le proroghe consentite dalla indicata legge, ai singoli mutuatari, che abbiano presentato apposita e documentata istanza.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 838 art. 1, Legge 12/05/1985 num. 196 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)