Sez. 3, Sentenza n. 19795 del 04/03/2003 Cc. (dep. 29/04/2003) Rv. 224845 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Stazione radio base per la telefonia mobile - Nuova disciplina introdotta con D.Lgs. n. 198 del 2002 - Concessione edilizia - Necessità - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
L'installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile non necessita più - dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 198 del 2002 - della preventiva concessione edilizia, in quanto costituisce infrastruttura di telecomunicazione ritenuta, dalla legge stessa, compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica e realizzabile in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/09/2002 num. 198 art. 3 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/09/2002 num. 198 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)