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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 460 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-12, depositata il 1987-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:460
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 3698

  • Straniero e apolide
  • Alloggio od ospitalità
  • Obbligo di comunicazione delle generalità all'autorità di P.S.
  • Violazione
  • Sanzioni penali
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • ART. 2 D.Lgs 11 FEBBRAIO 1948, N. 50.
  • Artt. 2, 3 e 14 Cost.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale già dichiarata infondata e manifestamente infondata in riferimento a tutti i profili presi in esame, va dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 14 Cost. - dell'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50 che sanziona penalmente l'inosservanza dell'obbligo di denuncia all'autorità di p.s. da parte di chi ospiti uno straniero o un apolide anche se parente ed affine). -cfr. sentt.nn. 104/1969, 144/1970; ordd.nn. 19/1979, 135/1979,24/1980, 76/1971, 78/1973, 40/1975.

Norme impugnate

  • art. 2 d.lgs. 11 febbraio 1948, n. 50

Parametri

Massima n. 3699

  • Albergo
  • Albergatori
  • Alloggio od ospitalità a stranieri e apolidi
  • Inosservanza delle prescrizioni stabilite dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
  • Sanzioni penali
  • Manifesta infondatezza della questione
  • ART. 1, D.Lgs. 11 FEBBRAIO 1948, N. 50 IN RELAZIONE AL SUCCESSIVO ART. 2.
  • Artt. 3 e 24 Cost.
Leggi la massima
Rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare in maniera ragionevolmente differenziata situazioni diverse e non paragonabili.(Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 - dell'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n.50 per quanto concerne le sanzioni applicabili agli albergatori che diano alloggio a stranieri o apolidi, senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in rapporto alle pene comminate ai privati per le ipotesi di cui al successivo art. 2).

Norme impugnate

  • art. 2 d.lgs. 11 febbraio 1948, n. 50
  • art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1948, n. 50

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del D.-L. 11 febbraio 1948, n. 50, in relazione all'art. 665, ultimo comma, del codice penale (Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1986 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Perossi Giorgio, iscritta al n. 822 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 1987; 2) ordinanza emessa il 16 aprile 1986 dal Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di GROSSO Benedetto, iscritta al n. 833 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 prima serie speciale dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena con ordinanza 9 ottobre 1986 (reg. ord. 822 del 1986) ha sollevato - con riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50 (Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi); che il Pretore di Genova, con ordinanza 16 aprile 1986 (reg. ord. n. 833 del 1986) ha sollevato - con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. ed in relazione all'art. 2 del D.Lgs. n. 50 del 1948 - questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs. medesimo;
punto 2
Considerato che trattasi di questioni analoghe e che, pertanto, possono essere decise congiuntamente; che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lgs. n. 50 del 1948 è stata già dichiarata infondata e manifestamente infondata in riferimento a tutti i profili presi in esame (cfr. sentenze nn. 104/1969 e 144/1970 nonché ordinanze nn. 19/1979, 135/1979 e 24/1980) o in riferimento al solo art. 3 Cost. (cfr. ordinanze n. 76/1971) o in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. (cfr. ordinanze nn. 78/1973 e 40/1975); che, per quanto riguarda la censura d'incostituzionalità dell'art. 1 del D.Lgs. n. 50 del 1948, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 2 del D.Lgs. medesimo - anche ad ammettere che, come assume il giudice a quo, l'art. 1 configuri una circostanza aggravante in relazione ai reati ex artt. 665, terzo comma, Cod. pen. e 109 T.U.L.P.S., mentre l'art. 2 prevede una figura autonoma di reato - le due disposizioni disciplinano situazioni diverse e non paragonabili e che, pertanto, rientra nella discrezionalità del legislatore regolarle in maniera ragionevolmente differenziata; che, per quel che concerne il presunto contrasto con l'art. 24 Cost., non è dato rinvenire in alcun modo nella disposizione impugnata una violazione del diritto alla difesa;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 14 Cost., dal Pretore di Sampierdarena con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in relazione all'art. 2 del predetto D.Lgs., dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: DELL'ANDRO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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