Sez. 3 - , Ordinanza n. 11242 del 06/04/2022 (Rv. 664510 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Requisiti formali - Menzione dell'apposizione della formula esecutiva sul mutuo fondiario azionato - Necessità - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 654, comma 2 c.p.c. - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE
Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l'apposizione della formula esecutiva sull'atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 654, comma 2, c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 654 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)