Sez. 2, Sentenza n. 1783 del 10/12/1965 Ud. (dep. 22/04/1966) Rv. 101192 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - NOTIZIA DEL FATTO - NOZIONE - MANCANZA DI PROVA CIRCA IL MOMENTO DELLA NOTIZIA - GENERICA CONTESTAZIONE DELLA TEMPESTIVITA DELLA QUERELA - INSUFFICIENZA.*
AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - NOTIZIA DEL FATTO - NOZIONE - MANCANZA DI PROVA CIRCA IL MOMENTO DELLA NOTIZIA - GENERICA CONTESTAZIONE DELLA TEMPESTIVITA DELLA QUERELA - INSUFFICIENZA.*
Perche decorra il termine di cui all'art 124 cod pen e necessario che l'offeso abbia avuto conoscenza precisa, diretta e certa del fatto delittuoso, in guisa da possedere tutti gli elementi che consentano di proporre fondatamente l'istanza di punizione. Quando manchi la prova del momento in cui l'offeso ha avuto notizia del reato, la querela deve considerarsi tempestiva, non potendo il contrario ritenersi in base ad una generica e vaga contestazione della persona contro cui essa e rivolta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)