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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 60 del 1964

Decisione
decisa il 1964-06-09, depositata il 1964-06-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:60
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2171

  • Assegni familiari
  • D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 58, quarto comma
  • Termini per la proposizione dell'azione giudiziaria contro le decisioni ministeriali
  • Contrasto con l'art. 24 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia delle norme impugnata.
Leggi la massima
Cfr.: Ord. 24/1956 C. - S. n. 2/1964.

Norme impugnate

Parametri

  • art. 29 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 9 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.) 16 marzo 1956
  • art. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87
  • art. 24 Cost.
  • art. 136 Cost.

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, promosso con ordinanza 4 marzo 1963 della Corte suprema di cassazione nel procedimento civile vertente tra Barberis Fabio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963. Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza suddetta, è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, sotto il profilo che, in contrasto col precetto sancito dall'art. 24 della Costituzione sul diritto alla tutela giurisdizionale, dispone che il termine utile per l'azione giudiziaria contro le decisioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale decorre dalla data di consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata contenente la comunicazione della decisione del Ministero stesso; che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 2 del 1 febbraio 1964, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del T. U. delle leggi sugli assegni familiari; che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, promossa con ordinanza 4 marzo 1963 della Corte suprema di cassazione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze