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Sez. U, Sentenza n. 25345 del 02/12/2009 (Rv. 610373 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera implicita nell'approvazione del progetto - Obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610373-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, trova applicazione anche nel procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità (il quale non costituisce un subprocedimento, ma un procedimento autonomo che si conclude con un provvedimento immediatamente impugnabile) e, quindi, anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione del progetto di opera pubblica, svolgendo la funzione di assicurare la partecipazione degli interessati prima dell'approvazione del progetto definitivo e, quindi, prima che diventino efficaci eventuali vincoli preordinati all'esproprio.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)