Sez. 4, Sentenza n. 6412 del 10/03/1986 Ud. (dep. 27/06/1986) Rv. 173247 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - IN TEMA DI SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITÀ DI UFFICIO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - MANCATO USO DEL POTERE DISCREZIONALE - MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - IN TEMA DI SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICABILITÀ DI UFFICIO - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - MANCATO USO DEL POTERE DISCREZIONALE - MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il giudice di merito può sostituire la pena detentiva anche di ufficio ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981 (modifiche al sistema penale), senza specifica istanza dell'imputato. Questo potere di sostituzione delle pene detentive brevi costituisce, però, una facoltà discrezionale del giudice stesso, il cui Esercizio non è obbligatorio e il cui mancato uso non ha bisogno di giustificazione alcuna, soprattutto in Mancanza di espressa tempestiva richiesta da parte dell'imputato o del suo difensore. (V mass n 162849).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)