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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 373 del 1985

Decisione
decisa il 1985-12-19, depositata il 1985-12-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:373
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11330

  • Imposta sull'incremento del valore immobiliare (I.N.V.I.M.)
  • I.N.V.I.M. "decennale"
  • Questione già dichiarata infondata
  • Manifesta infondatezza.
  • dpr 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3, primo comma.
  • cst artt. 3 e 53.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella formulazione datane dall'art. 1, legge 22 dicembre 1975, n. 694, in quanto l'applicazione dell'I.N.V.I.M. per decorso del decennio, ivi prevista, costituirebbe discriminazione ingiustificata fra i cittadini e non consentirebbe di escludere dall'imposizione i casi nei quali non si sia in concreto verificato alcun incremento di valore degli immobili. La stessa questione di legittimità costituzionale è stata infatti già dichiarata non fondata. - S. 239/1983 e O. 151/1984.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella formulazione datane dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 694 promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovì sul ricorso proposto dalla S.p.a. Industria Chimica del Legno iscritta al n. 884 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984. Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Mondovì con ordinanza emessa il 20 novembre 1981, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella formulazione datane dall'art. 1 legge 22 dicembre 1975, n. 694, in quanto l'applicazione dell'imposta per decorso del decennio costituisce discriminazione ingiustificata fra i cittadini e comunque non consente di escludere dall'imposizione i casi nei quali non si sia in concreto verificato alcun incremento di valore degli immobili.
punto 2
Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale, sollevata in termini identici da varie commissioni tributarie, è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 239 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanza n. 151 del 1984; che non vengono prospettati in questa sede profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 (INVIM decennale) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovì con ordinanza in data 20 novembre 1981 (n. 884 del reg. ord. del 1983). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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