Sez. 5 - , Ordinanza n. 24330 del 30/09/2019 (Rv. 655485 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Reddito d'impresa - Accertamento - Contraddittorio procedimentale - Facoltà del contribuente - Studi di settore - Utilizzabilità - Dimostrabilità in giudizio di fatti contrari da parte del contribuente - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, qualora il contribuente, regolarmente invitato, non si avvalga della facoltà di prendere parte al contraddittorio precontenzioso, l'Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazione degli studi di settore, salvo il diritto del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa, anche per la prima volta, elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l'accertamento tributario si fonda.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)