diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4879 del 08/10/1985 (Rv. 442273 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442273-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONTROVERSIA SULLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA.*

La Competenza funzionale del giudice del lavoro, sulla controversia inerente alla legittimità del licenziamento del lavoratore subordinato, non resta esclusa dalla sopravvenuta declaratoria di fallimento del datore di lavoro, la quale incide solo con riguardo alle eventuali pretese creditorie del dipendente correlate alla illegittimità del licenziamento, da farsi valere separatamente e successivamente davanti al tribunale fallimentare, a norma dello art. 24 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267. (V 6748/82, mass n 424376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)