Sez. 1, Sentenza n. 6187 del 21/10/1983 (Rv. 430974 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - REGOLARMENTE PRESENTATO E POI RITIRATO - MANCATA RESTITUZIONE NEL TERMINE EX ARTT. 169 COD. PROC. CIV. E 111 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 348, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - REGOLARMENTE PRESENTATO E POI RITIRATO - MANCATA RESTITUZIONE NEL TERMINE EX ARTT. 169 COD. PROC. CIV. E 111 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - IMPROCEDIBILITÀ EX ART. 348, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Qualora il fascicolo dell'appellante, regolarmente presentato e poi ritirato, non venga restituito entro il termine prescritto dagli artt. 169 cod. proc. civ. e 111 disp. Att. Cod. proc. civ., resta esclusa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità dell'appello, prevista dall'art. 348, comma secondo, cod. proc. civ. per il diverso caso della mancata presentazione del fascicolo medesimo, ed il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli Atti legittimamente a sua disposizione, fra i quali sono da includersi quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante incidentale e la copia della sentenza impugnata in esso eventualmente rinvenibile (oltre a quella che dovrebbe essere stata inserita, per legge, al momento della Costituzione dell'appellante, nel fascicolo d'ufficio). (Conf 3676/82, mass n 421650).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)