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Sez. 3, Sentenza n. 1394 del 15/05/1974 (Rv. 369477 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DOMANDA DI RESTITUZIONE PARZIALE DEI CANONI NON DOVUTI E DI RISOLUZIONE PER MOROSITA - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*
Stato
decisa il 1974-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369477-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DOMANDA DI RESTITUZIONE PARZIALE DEI CANONI NON DOVUTI E DI RISOLUZIONE PER MOROSITA - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*

Rientrano nella Competenza delle Sezioni specializzate per le controversie agrarie sia la domanda dell'affittuario di restituzione di parte dei canoni (perche non dovuti), che la domanda di risoluzione per inadempimento (per mancato pagamento dei canoni) proposta dal locatore, in quanto l'art 26 della legge 11 febbraio 1971 n 11, ha ampliato la Competenza funzionale per materia di tali Sezioni specializzate, che la precedente legislazione limitava alla cognizione delle controversie sulla proroga dei contratti e sull'equo canone, estendendola a tutte le controversie regolate da norme speciali in materia di contratti agrari e riservando alla Competenza del giudice ordinario la cognizione delle controversie circa l'interpretazione e l'applicazione delle norme di carattere generale sull'affitto, solo se non sorgano questioni sull' attuazione delle norme particolari all'affitto dei fondi rustici. (V 2820'73, mass n 366388; 994'73, mass n 363391).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1972 num. 11 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)