Sez. 1, Ordinanza n. 2664 del 06/02/2026 (Rv. 677287-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE | Procedure concorsuali - Prestazioni dell'avvocato nel concordato preventivo - Svolgimento dell'incarico - Competenze necessarie ed adeguate all'opera - Necessità - Contenuto - Fondamento. AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI - In genere.
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE
In tema di procedure concorsuali, l'avvocato, che svolge la sua prestazione in una procedura di concordato preventivo, deve adempiere l'incarico munendosi delle competenze necessarie ed adeguate all'opera per affrontare anche questioni di particolare complessità ex art. 2236 c.c., insite all'interno di una procedura concorsuale che, inevitabilmente, involge anche problematiche di natura contabile e fiscale.
Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176, Legge Falliment. art. 161 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)