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Sez. 1, Sentenza n. 1145 del 26/05/1967 (Rv. 327569 - 01)

ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DELLE PARTI - DELL'ASSOCIATO - COMPENSO - PERCENTUALE DEL PREZZO DI VENDITA DEL PRODOTTO FORMANTE OGGETTO DELL'AFFARE.*
Stato
decisa il 1967-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327569-01

ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DELLE PARTI - DELL'ASSOCIATO - COMPENSO - PERCENTUALE DEL PREZZO DI VENDITA DEL PRODOTTO FORMANTE OGGETTO DELL'AFFARE.*

Nell'associazione in partecipazione, il compenso dovuto all'associato puo anche consistere in una percentuale del prezzo di vendita del prodotto formante l'oggetto dell'affare per il quale l'associante ha fornito i mezzi economici. (Conf. 3003-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)