diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4220 del 17/07/1985 (Rv. 441724 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - ACCORDO SULLE MODALITÀ ALTERNATIVE DI ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI FISSATE CON UN PRECEDENTE CONTRATTO - FUNZIONE INTEGRATIVA DI QUEST'ULTIMO - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENUTA IN DETTO CONTRATTO - EFFICACIA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441724-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - ACCORDO SULLE MODALITÀ ALTERNATIVE DI ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI FISSATE CON UN PRECEDENTE CONTRATTO - FUNZIONE INTEGRATIVA DI QUEST'ULTIMO - CONSEGUENZE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENUTA IN DETTO CONTRATTO - EFFICACIA - PERSISTENZA.*

L'accordo, con il quale le parti, ferme restando le prestazioni fissate con un precedente contratto, prevedano modalità alternative di adempimento, non è qualificabile come negozio autonomo e distinto, avendo una mera funzione integrativa del rapporto in atto, in stretto collegamento con il negozio originario. Tale successivo accordo, pertanto, non può valere ad escludere l'operatività della clausola compromissoria, contenuta in detto contratto, per la devoluzione ad arbitri delle controversie inerenti al rapporto stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)