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Sez. 3, Sentenza n. 3229 del 10/11/1971 (Rv. 354645 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - LIMITI - SOMME DOVUTE DAL DATORE DI LAVORO - COMPENSABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354645-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - LIMITI - SOMME DOVUTE DAL DATORE DI LAVORO - COMPENSABILITA - ESCLUSIONE.*

In tema di risarcimento del danno da invalidita (sia assoluta, sia temporanea) non deve tenersi conto delle entrate provenienti al danneggiato da titolo diverso ed indipendente dall'illecito da cui trae origine l'evento dannoso, quali sono appunto le somme che a causa del rapporto in corso il datore di lavoro sia tenuto a versare all'infortunato. (V 3102'69, mass n 343041).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)