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Sez. 3, Sentenza n. 516 del 14/02/1968 (Rv. 331590 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - REQUISITI DEL DIRITTO POSTO A FONDAMENTO DELL'ESECUZIONE FORZATA - LIQUIDITA - ELEMENTI IDONEI ALLA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM- NECESSITA DELLA LORO PRESENZA NEL TITOLO ESECUTIVO - RICAVABILITA ALIUNDE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331590-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - REQUISITI DEL DIRITTO POSTO A FONDAMENTO DELL'ESECUZIONE FORZATA - LIQUIDITA - ELEMENTI IDONEI ALLA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM- NECESSITA DELLA LORO PRESENZA NEL TITOLO ESECUTIVO - RICAVABILITA ALIUNDE - ESCLUSIONE.*

Il titolo esecutivo e il necessario presupposto per conseguire dal debitore l'esatto adempimento della sua obbligazione e il diritto relativo - siano risultanti da una pronunzia giudiziale, da un documento provenienti dal debitore o da un atto ricevuto da pubblico ufficiale- deve essere, ai sensi dell'art.474 cod. proc. civ., certo (cioe incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile (in quanto non sussistano ostacoli, come la condizione o il termine, alla sua riscossione). Solo il concorso di tali requisiti rende il credito suscettibile di esecuzione forzata, e se anche la cosa dovuta - sia che si tratti di una somma di danaro o di un bene di natura fungibile - non deve essere necessariamente indicata nella sua entita quantitativa, potendo essere individuata anche mediante un mero calcolo automatico, tuttavia e necessario che il titolo contenga in se tutti gli elementi idonei alla Determinazione del quantum rendendo possibile il calcolo sulla base di dati certi e positivi che non devono essere attinti aliunde, neppure da documenti emessi da pubblici ufficiali autorizzati dalla legge alla compilazione di appositi mercuriali (nella specie il titolo esecutivo consisteva in una pronuncia giudiziale di condanna, che aveva dichiarata il debitore tenuto a consegnare al creditore un determinato quantitativo di legname, di cui venivano specificate qualita e dimensioni, dietro restituzione di una certa somma o, in difetto, a corrispondere al predetto creditore il valore del legname al prezzo di mercato. Non avendo ottenuto la consegna del legname, il creditore aveva intimato precetto per il pagamento di una somma, indicata come pari al prezzo di mercato della merce, risultante dai listini della camera di commercio. La Corte di merito, accogliendo l'opposizione del debitore, ha dichiarato la nullita del precetto e la suprema Corte ha ritenuto esatta tale decisione, enunciando i suesposti principi di diritto). (V. 1137-51).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)