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Sez. 1, Sentenza n. 3839 del 22/04/1994 (Rv. 486337 - 01)

Arbitrato - Spese giudiziali | Segretario del collegio arbitrale - Compenso - Liquidazione - Giudice competente - Domanda relativa - Accoglimento - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486337-01

Arbitrato - Spese giudiziali

La liquidazione del compenso al segretario del collegio arbitrale - inteso quale passività correlata allo svolgimento dell'attività degli arbitri e, come tale, integrante un onere gravante sulle parti - rientra nella competenza del giudice che provvede alla liquidazione delle spese dei compensi arbitrali a norma dell'art. 814 cod. proc. civ. e l'accoglimento della relativa domanda è condizionato alla valutazione della necessità e dell'utilità dell'opera prestata al fine del funzionamento del collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)