Sez. 1, Sentenza n. 3839 del 22/04/1994 (Rv. 486337 - 01)
Arbitrato - Spese giudiziali | Segretario del collegio arbitrale - Compenso - Liquidazione - Giudice competente - Domanda relativa - Accoglimento - Condizioni.
Arbitrato - Spese giudiziali
La liquidazione del compenso al segretario del collegio arbitrale - inteso quale passività correlata allo svolgimento dell'attività degli arbitri e, come tale, integrante un onere gravante sulle parti - rientra nella competenza del giudice che provvede alla liquidazione delle spese dei compensi arbitrali a norma dell'art. 814 cod. proc. civ. e l'accoglimento della relativa domanda è condizionato alla valutazione della necessità e dell'utilità dell'opera prestata al fine del funzionamento del collegio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)