Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31779 del 04/11/2021 (Rv. 663093 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decorrenza del termine breve d'impugnazione – Notifica per via telematica (PEC) avente ad oggetto più sentenze tra le medesime parti - Prova dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata – Eccezione - Contenuto - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata in via telematica con unico invio, unitamente ad altre sentenze rese tra le stesse parti in altrettanti procedimenti pendenti, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, spettando in ogni caso al notificante - in caso di specifica contestazione circa il mancato inserimento della sentenza impugnata tra quelle spedite - l'onere di provare che l'invio telematico conteneva anche la sentenza in questione. (In applicazione del suesteso principio la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto per mancato rispetto del "termine breve", essendosi il ricorrente, a fronte dell'eccezione di tardività sollevata dal controricorrente, limitato a dedurre l'onere probatorio sopra indicato senza indicare in modo univoco e inequivocabile l'assenza della sentenza impugnata tra quelle notificate).
Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 326, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 bis com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)