Sez. L, Sentenza n. 25118 del 12/09/2025 (Rv. 676498-02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Codice antimafia - Sequestro d'azienda - Contratti (anche di lavoro) relativi all'azienda - Subentro dell'amministratore o risoluzione - Termine semestrale per la comunicazione della scelta - Natura perentoria - Esclusione - Ragioni. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - ATTIVITA' DI PREVENZIONE - In genere.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA
In tema di sequestro d'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il termine semestrale dall'immissione nel possesso, previsto dall'art. 56, comma 1, del suddetto d.lgs. (ratione temporis applicabile), entro il quale l'amministratore giudiziario nominato dal giudice deve rendere la dichiarazione di subentro in un determinato contratto (anche di lavoro) oppure di risoluzione dello stesso, non è perentorio, non essendo espressamente indicato dalla norma come termine di decadenza e non potendo essere ritenuto tale soltanto in base all'uso della locuzione "in ogni caso", in assenza di qualsiasi conseguenza che sia fatta discendere - nella stessa o in altre disposizioni - dal suo superamento.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/10/2017 num. 161 art. 20 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)