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Sez. L, Sentenza n. 3894 del 18/02/2010 (Rv. 611942 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Diritto al trattamento di fine rapporto - Insorgenza - Dalla cessazione del rapporto - Distinzione dalla quota annuale e dall'anticipazione del trattamento - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 2010-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611942-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, a norma dell'art. 2120 cod. civ., al momento della cessazione del rapporto ed in conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo. Ne consegue che la prescrizione del diritto al t.f.r. decorre soltanto dalla cessazione del rapporto lavorativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 25/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)