diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1435 del 10/06/1964 (Rv. 302027 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302027-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'interpretazione della domanda giudiziale, al fine di determinarne i limiti ed il contenuto, e compito del giudice di merito, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale incensurabile in Sede di legittimita. (Conf. 2698-63' 2630-63' 2620-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)