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Sez. 2, Ordinanza n. 2922 del 12/07/1968 Cc. (dep. 25/11/1968) Rv. 109563 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO CON RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI -LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1968-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109563-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO CON RIFERIMENTO AI PRECEDENTI PENALI -LEGITTIMITA.*

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sufficientemente motivato col richiamo alla gravita dei precedenti penali dell'imputato, essendo insito in detto richiamo il prevalente rilievo che il giudice, a norma dell'art. 133 cod.pen., da alla capacita a delinquere dell'imputato stesso. (V. 108909, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)