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Sez. L, Sentenza n. 11579 del 23/05/2014 (Rv. 631048 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Trattamento di fine rapporto - Maturazione - Data di cessazione del rapporto - Rilevanza - Conseguenze sulla decorrenza della prescrizione - Base di calcolo del t.f.r. - Retribuzione prescritte - Inclusione.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631048-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)