Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019 (Rv. 654713 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Mancata ammissione della prova - Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di ammissione al passivo del credito senza espletamento di attività istruttoria sull'assunto dell'inidoneità probatoria dei documenti offerti, nonostante fosse stata chiesta anche l'ammissione della testimonianza del vettore per dimostrare l'"an" del credito e l'avvenuta consegna della merce).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)