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Sez. 2, Ordinanza n. 2752 del 07/02/2026 (Rv. 677432-02)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE | Contratto d’appalto - Fermo tecnico del cantiere - Compenso - Onere della prova del fatto generatore - A carico dell’appaltatore - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677432-02

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE

In tema di contratto d'appalto, ove il committente contesti il ricorrere delle condizioni per l'applicazione della clausola negoziale sul compenso da fermo tecnico del cantiere, l'onere di allegare e provare il fatto generatore del diritto di fermo grava sull'appaltatore, giacché questo è l'unico a esserne a conoscenza e, quindi, in grado di darne la prova.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)