Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 16/10/1986 Ud. (dep. 20/06/1987) Rv. 176208 - 01
PROVA PENALE - IMPUTATO - DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI - VALORE PROBATORIO E NON DI SEMPLICE INDIZIO - NECESSITÀ DI CONTROLLO IN RELAZIONE AD ELEMENTI PROBATORI DI RISCONTRO - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
PROVA PENALE - IMPUTATO - DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI - VALORE PROBATORIO E NON DI SEMPLICE INDIZIO - NECESSITÀ DI CONTROLLO IN RELAZIONE AD ELEMENTI PROBATORI DI RISCONTRO - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE.*
La chiamata in correità, contenuta in dichiarazioni di imputati per lo stesso reato o per reati connessi giudicati separatamente, essendo direttamente significativa e rappresentativa del fatto da provare oggetto del giudizio, non puo essere ritenuta un semplice indizio; essa al contrario costituisce un autonomo e diretto mezzo di accertamento munito di proprio diretto e immediato valore probatorio. Tuttavia, per la particolare natura della fonte di prova, le dichiarazioni accusatorie devono trovare una spiegazione accettabile sia sul piano logico che su quello psicologico, e il loro esame va condotto con particolare approfondimento e cautela, specie in relazione ad eventuali elementi probatori di riscontro o di contrasto senza che, peraltro, le suddette esigenze di cautela e prudenza costituiscono un limite da considerarsi illegittimo e indebito, al potere-dovere del giudice di pervenire ad un motivato e libero convincimento in ordine alla prova acquisita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 144 bis, Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)