Sez. L - , Sentenza n. 12907 del 23/05/2017 (Rv. 644509 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Licenziamento - Eccezione di inapplicabilità della tutela reale - Natura - Eccezione in senso lato - Conseguenza - Esercizio dei poteri istruttori d'ufficio - Configurabilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
In materia di licenziamento, l'eccezione di inapplicabilità della tutela reale del lavoratore subordinato, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, integra una eccezione in senso lato, con la conseguenza che è nella facoltà del giudicante, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio ex art. 421 c.p.c., con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa sul punto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che, in un caso di accertata invalidità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a fronte di una richiesta alternativa del dipendente di applicazione della tutela reale o obbligatoria, aveva ritenuto applicabile quest’ultima, in assenza di allegazioni, da parte del lavoratore, in ordine al requisito dimensionale, non avendo, nel contempo, il datore di lavoro, preso alcuna posizione sul punto).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)