Sez. L, Sentenza n. 16538 del 21/08/2004 (Rv. 579334 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | Diritto all'assegno di invalidità in caso di malattia preesistente - Configurabilità - Condizioni - Insorgenza di nuove patologie o aggravamento di quelle preesistenti - Dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO
In sede di valutazione della capacità di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984, tale diritto può sussistere anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa preesista al sorgere del rapporto assicurativo, purchè vi sia stato un successivo aggravamento delle condizioni di salute preesistenti o siano sopraggiunte nuove infermità tali da raggiungere il grado percentuale necessario per il pensionamento, situazioni nelle quali non è configurabile il cosiddetto rischio precostituito, o, in altri termini, l'inesistenza del rischio, che comporta la nullità d'ogni contratto d'assicurazione, ivi comprese quelle assicurazioni sociali, dovendo comunque un'alea essere presente in detti contratti. Nè tale disciplina risulta in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, essendo essa funzionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro anche per realizzare lo sviluppo della personalità, e, in particolare il diritto d'inabili e minorati all'educazione e all'avviamento professionale.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)