Sez. 3, Sentenza n. 4049 del 28/04/1994 (Rv. 486393 - 01)
Contratti agrari - Pascolo, vendita delle erbe | Terreni non destinati a pascolo permanente - Nozione - Erbe da essi prodotte - Contratto di vendita di durata inferiore all'anno - Nuova disciplina dei contratti agrari - Applicabilità - Esclusione - Equiparazione al contratto di affitto dei restanti contratti di vendita di erbe - Operatività - Conseguenze.
Contratti agrari - Pascolo, vendita delle erbe
Ai sensi dell'art. 56 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (applicabile in forza dell'art. 53 a tutti i rapporti in corso) restano esclusi dalla nuova disciplina dei contratti agrari, e quindi dai vincoli posti alla loro durata ex art. 2, soltanto i contratti di vendita di erbe, di durata inferiore ad un anno, prodotte da terreni non destinati a pascolo permanente, per tali intendendosi i terreni i quali risultino effettivamente assoggettati a rotazione agraria. L'anzidetta equiparazione, con l'eccezione sopra specificata, del contratto di vendita di erbe al contratto di affitto, nella nuova formulazione dell'art. 56 cit., ha portata innovativa rispetto alla precedente disciplina dell'art. 24 della legge n. 11 del 1971, perché comporta che un certo numero di rapporti di vendita di erbe più non godono dell'esenzione prevista dall'art. 24 cit., in quanto ricondotti alla disciplina dei contratti di affitto agrario; riconduzione non limitata al settore dell'applicabilità o meno del regime dell'equo canone (capo secondo del titolo primo della legge n. 203 del 1982) ma estesa all'applicazione di tutte le disposizioni della nuova legge.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 24, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)