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Sez. U, Sentenza n. 45101 del 31/10/2001 Ud. (dep. 17/12/2001) Rv. 220220 - 01

SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE | Art. 36 della legge Regione Campania 13 dicembre 1985 n. 54 in tema di disciplina transitoria della prosecuzione dell'attività estrattiva - Violazione degli artt. 3, 9 e 25, comma secondo, Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220220-01

SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - CAVE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge regionale della Campania 13 dicembre 1985 n. 54, che detta norme transitorie per la prosecuzione dell'attività estrattiva nelle cave situate in zone soggette a vincoli paesaggistici o ambientali, sia in relazione all'art. 25, comma secondo, Cost., perché tale disposizione non depenalizza, neanche indirettamente, fatti di reato previsti dagli artt. 20, lett. a), legge 28 febbraio 1985 n. 47 o 1-sexies d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, e pertanto non sottrae allo Stato il monopolio della legislazione penale, sia in relazione all'art. 9, comma secondo, Cost., giacché essa si fa propriamente carico di attribuire all'autorità regionale il controllo sul rispetto ambientale anche per le cave già in atto, sia in relazione all'art. 3 Cost., in considerazione del differente trattamento della prosecuzione di attività cavatorie già in essere e dell'apertura di nuove cave, posta la diversità delle due situazioni accennate. (V. Corte cost., 11 marzo 1993 n. 79, Corte cost., 22 ottobre 1996 n. 355).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 13/12/1985 num. 54 art. 36 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 9, Costituzione art. 25 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)