Sez. 1, Sentenza n. 6556 del 13/12/1995 Cc. (dep. 02/02/1996) Rv. 203695 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Rigetto dell'istanza di permesso prevista dall'art. 30 legge 26 luglio 1975 n. 354 - Reclamo ai sensi degli art. 30 bis e 30 ter - Impugnabilità - Esclusione - Natura amministrativa del provvedimento - Sussistenza.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
I provvedimenti emessi in materia di permessi e di permessi premio dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo ex art. 30 bis e 30 ter, comma settimo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 non sono soggetti a nessun mezzo di gravame né sono ricorribili ai sensi dell'art. 111 della Costituzione non rientrando tra i provvedimenti concernenti la libertà personale, bensì tra quelli che regolano il regime carcerario, che hanno natura amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)