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Sez. L, Sentenza n. 4960 del 20/08/1980 (Rv. 408836 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - DOMANDA DI RILASCIO DI UN FONDO AGRICOLO OCCUPATO SENZA TITOLO E DOMANDA DEL CONVENUTO DIRETTA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA LOGICO-GIURIDICA - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408836-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - DOMANDA DI RILASCIO DI UN FONDO AGRICOLO OCCUPATO SENZA TITOLO E DOMANDA DEL CONVENUTO DIRETTA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA LOGICO-GIURIDICA - INSUSSISTENZA - SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*

Fra la domanda diretta ad ottenere il rilascio di un fondo agricolo nel presupposto che l'occupazione del convenuto e avvenuta senza titolo e quella proposta da quest'ultimo diretta all'Esercizio della prelazione di cui all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 non esiste un rapporto di pregiudizialita logico-giuridica tale da imporre, ex art 295 cod proc civ la sospensione necessaria della prima in attesa della decisione della seconda, in quanto semmai, e dall'accertamento della qualifica di affittuario del convenuto che puo dipendere la soluzione della controversia avente ad oggetto lo Esercizio del diritto di prelazione. (V 2007/78, mass n 391368).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)