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Sez. 5, Sentenza n. 2524 del 09/10/1980 Cc. (dep. 21/11/1980) Rv. 146731 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - OBBLIGO DI SENTIRE LE PARTI - CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DELL'IMPUTATO - OPERATIVITA DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1980-10-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146731-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - OBBLIGO DI SENTIRE LE PARTI - CONOSCENZA DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DELL'IMPUTATO - OPERATIVITA DELL'OBBLIGO.*

L'art 421 cod proc pen ammette, bensi, l'applicazione di cause estintive del reato nella fase predibattimentale con procedimento in camera di consiglio, ma con l'Obbligo, per il giudice, di sentire le parti. Ne puo tale Obbligo essere operante nel solo caso in cui l'imputato sia rimasto ignaro del procedimento a suo carico, ponendo la legge in Obbligo incondizionato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)