Sez. 5, Sentenza n. 7467 del 08/05/1995 Ud. (dep. 06/07/1995) Rv. 202266 - 01
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali | Marchio - Tutela dell'art. 473 cod. pen. - Condizione: riconoscimento dell'ordinamento - Marchio estero - Condizione: registrazione presso l'ufficio internazionale per la proprietà industriale - Fattispecie: annullamento di sentenza di condanna - Ragione: difetto di prova della validità del marchio "Louis Vuitton".
Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali
Ai fini della tutela di cui all'art. 473 cod. pen., occorre che il marchio di fabbrica, nazionale od estero sia riconosciuto dallo ordinamento italiano. Tale riconoscimento si ottiene, per i marchi esteri, attraverso la registrazione presso l'ufficio internazionale per la proprietà industriale, che comporta l'equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia. (Fattispecie relativa ad annullamento di pronuncia di condanna, sul rilievo del difetto della prova della validità in Italia del marchio "Louis Vuitton", del quale era stata accertata la contraffazione e l'apposizione su articoli in commercio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)