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Sez. 4, Sentenza n. 2132 del 12/01/2021 Ud. (dep. 19/01/2021) Rv. 280245 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace - Principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" - Giudizio di legittimità - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280245-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; ne consegue che è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)