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Sez. 2, Sentenza n. 1501 del 16/02/1994 (Rv. 485334 - 01)

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - Divieto di cumulo - In genere | Attore in possessorio - Proposizione da parte dello stesso dell'azione petitoria - Ammissibilità - Presunzione di rinunzia all'azione possessoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485334-01

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - Divieto di cumulo - In genere

Alla stregua della "ratio" connotante l'art. 705 cod. proc. civ. - secondo cui il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio finché il primo non sia stato definito e la decisione non sia stata eseguita - la proposizione da parte dell'attore in possessorio dell'azione petitoria non costituisce un fatto incompatibile con la volontà di invocare la tutela possessoria. Ne segue che deve escludersi la deducibilità, da tale proposizione, dell'intento di rinunciare a quest'ultima. Invero da un lato il divieto di cumulo delle due azioni è rivolto al convenuto, e non all'attore; dall'altro inizio del giudizio petitorio da parte del medesimo, mentre ancora pende quello possessorio, è indice della volontà di rafforzare la difesa del diritto che si assume violato, e non già di limitarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)