Sez. 4 - , Sentenza n. 43852 del 19/07/2018 Ud. (dep. 03/10/2018) Rv. 274266 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Cantieri temporanei o mobili - Compresenza di più imprese - Rimozione dei dispositivi di sicurezza previsti dal piano di sicurezza e coordinamento da parte di lavoratori diversi da quello infortunato - Interruzione del nesso causale - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione antinfortunistica nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, non è idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta dei titolari delle posizioni di garanzia (nella specie il titolare della ditta appaltatrice da cui dipendeva il lavoratore infortunato e il coordinatore per la sicurezza) e l'evento, la condotta dei lavoratori dipendenti da ditta diversa da quella dell'infortunato che, terminata la propria fase di lavorazione, abbiano rimosso i dispositivi antinfortunistici in violazione del piano di sicurezza e coordinamento. (In motivazione la Corte ha precisato che rientra nei compiti di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza controllare l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento nei momenti di passaggio da una fase all'altra delle lavorazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)