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Sez. 2, Sentenza n. 2978 del 07/05/1981 (Rv. 413523 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI DAL CLIENTE - CONTROVERSIA IN MATERIA DI DIVISIONE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413523-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI DAL CLIENTE - CONTROVERSIA IN MATERIA DI DIVISIONE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Ai fini della liquidazione dei compensi dovuti dal cliente al proprio avvocato, la Determinazione del valore della controversia in materia di divisione va effettuata con riferimento al valore della quota o del supplemento di quota in contestazione, a norma dello art 6, primo comma, del DM 23 dicembre 1976, solo quando in contestazione siano stati unicamente la quota o il supplemento anzidetti, mentre, ove in contestazione sia stata anche l'entita della massa attiva da dividere, il valore della controversia va invece determinato a norma dell'ultimo comma dell'art 12 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, DM 23/12/1976 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)