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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 222 del 2000

Decisione
decisa il 2000-06-08, depositata il 2000-06-19
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:222
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 25435

  • Imposta sull'incremento di valore degli immobili (invim)
  • Invim decennale
  • Incrementi di valore, in caso di cessazione del diritto all'esenzione dall'imposta
  • Mancata previsione del valore iniziale di riferimento e tassabilità di incrementi riferiti a periodi di imposta in cui sussisteva il diritto all'esenzione
  • Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità - per difetto assoluto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, censurati, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, nelle parti in cui: a) non stabiliscono il valore iniziale di riferimento ai fini della determinazione dell'incremento imponibile dell'INVIM decennale, allorquando cessa il diritto all'esenzione a norma dello impugnato art. 25, comma secondo, lett. d); b) sottopongono, conseguentemente, a tassazione a titolo di INVIM decennale gli incrementi di valore riferiti a periodi di imposta per il decennio in corso e per i precedenti decenni in cui sussisteva il diritto all'esenzione del pagamento del tributo. L.T.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con Ordinanza emessa l'11 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Cariplo S.p.a. contro Ufficio del registro di Milano, iscritto al n. 743 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998; Visti l'atto di costituzione della Cariplo S.p.a., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice relatore Franco Bile.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione tributaria provinciale di Milano, enunciando - genericamente e senza specificazioni - di reputare fondata e rilevante ai fini della decisione la questione di costituzionalità che sarebbe stata prospettata dalla ricorrente del giudizio a quo ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), ritenendo che tali norme non siano "conformi agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sia nella parte in cui ... non stabiliscono il valore iniziale di riferimento ai fini della determinazione dell'incremento imponibile dell'INVIM decennale, allorquando cessa il diritto all'esenzione a norma dello stesso art. 25, secondo comma, lett. d), e sia per la conseguente sottoposizione a tassazione a titolo di INVIM decennale di incrementi di valore riferiti a periodi di imposta, per il decennio in corso e per i precedenti decenni, in cui sussisteva il diritto all'esenzione dal pagamento del tributo"; che il tenore dell'ordinanza di rimessione si esaurisce nei termini appena indicati, cui si premette solo l'intestazione dell'ordinanza con l'indicazione che identifica il giudice rimettente e con l'enunciazione che l'ordinanza è pronunciata in un giudizio su due ricorsi, dei quali si specifica il numero di ruolo, la data di deposito e la presentazione - da parte della S.p.a. Cariplo-Cassa di risparmio delle province lombarde - contro due avvisi di liquidazione INVIM (di cui si indica il numero d'ordine); che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, con una memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha sostenuto l'inammissibilità della questione per la mancanza di motivazione, sia sulla rilevanza, sia sulle ragioni del preteso contrasto tra le norme censurate ed i principi costituzionali assunti a parametro dell'invocato giudizio di legittimità costituzionale; che in via subordinata il Presidente del Consiglio dei Ministri, prospettando un'ipotetica ricostruzione delle inespresse ragioni della questione di costituzionalità, sulla base delle deduzioni svolte dalla Cariplo nella sua memoria di costituzione, ha sostenuto l'infondatezza della questione; che si è pure costituita la parte privata Cariplo, la quale, nella memoria di costituzione, ha sostenuto che la questione ripeterebbe i termini di quella sollevata dall'ordinanza di rimessione n. 104 del 1992, della Commissione tributaria centrale, sulla quale questa Corte avrebbe deciso con la sentenza n. 400 del 1992, ritenendola inammissibile per difetto di rilevanza, ancorché enunciando che, ove la questione fosse stata rilevante, sarebbe stata fondata; che dopo tale enunciazione, peraltro, la memoria di costituzione non si sofferma in alcun modo sulle ragioni della rilevanza della questione nel giudizio a quo limitandosi ad argomentazioni che dovrebbero supportarne la fondatezza, senza indicare gli elementi della vicenda in fatto giudicata dal rimettente.
punto 2
Considerato che il testo dell'ordinanza di rimessione afferma del tutto apoditticamente che la questione sarebbe rilevante e che, nel suo scarno contenuto, non contiene alcuna asserzione utile per desumere seppure indirettamente la rilevanza nel giudizio a quo della questione sollevata; che, infatti, dei termini di quel giudizio l'ordinanza non fornisce alcuna specificazione, se non quella - limitatissima ed assolutamente inidonea ad assolvere al dovere di motivazione in punto di rilevanza - che si coglie nell'intestazione, laddove si indica che il suddetto giudizio concerne l'impugnazione da parte della Cariplo di due avvisi di accertamento dell'Ufficio del registro di Milano relativi ad INVIM; che, pertanto, non è dato comprendere perché la soluzione della questione di costituzionalità prospettata sia pregiudiziale per la decisione del giudizio a quo e, quindi, deve ritenersi che la questione stessa è inammissibile per difetto assoluto di enunciazione del presupposto di ammissibilità costituito dalla sua rilevanza in quel giudizio (cfr. le ordinanze n. 282 e n. 93 del 1999).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Bile Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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