Sez. 1, Sentenza n. 4483 del 21/02/1995 Ud. (dep. 26/04/1995) Rv. 201130 - 01
Armi - Detenzione abusiva | Trasferimento delle armi da un'abitazione ad un'altra - Obbligo di nuova denuncia - Sussistenza - Ragioni - Trasferimento avvenuto nell'ambito della stessa circoscrizione di pubblica sicurezza - Rilevanza - Esclusione.
Armi - Detenzione abusiva
L' imposizione dell'obbligo di denunciare le armi detenute nella propria abitazione è soprattutto finalizzata a rendere possibile quel controllo che l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire a norma dell'art. 38, ultimo comma, Testo Unico leggi di Pubblica Sicurezza. A tal fine, la denuncia deve essere necessariamente ripetuta ogni qual volta il detentore si trasferisce in una diversa abitazione ivi trasportando le sue armi, a nulla rilevando se il trasferimento sia avvenuto nell'ambito della stessa circoscrizione di pubblica sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)