Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
Testo in vigore al
Art. 4
1.
I sistemi di garanzia dei depositi istituiti ed ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 tutelano i depositanti delle succursali costituite dagli enti creditizi in altri Stati membri.
Sino al 31 dicembre 1999 il livello e la portata, compresa la percentuale, di copertura forniti non devono superare il livello e la portata di copertura massimi offerti dal corrispondente sistema di garanzia dello Stato membro ospitante nel suo territorio.
Anteriormente a tale data la Commissione elabora una relazione sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'applicazione del secondo comma e valuta se sia necessario mantenere le pertinenti disposizioni. Se del caso la Commissione presenta una proposta di direttiva al Parlamento europeo ed al Consiglio, per una proroga della validità delle disposizioni stesse.
2.
Qualora il livello o la portata, compresa la percentuale, di copertura offerti dal sistema di garanzia dello Stato membro ospitante sia superiore al livello o alla portata di copertura forniti nello Stato membro in cui è autorizzato l'ente creditizio, lo Stato membro ospitante provvede affinchè vi sia, nel proprio territorio, un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto cui possa aderire volontariamente una succursale al fine di completare la tutela già offerta ai suoi depositanti in virtù della sua appartenenza al sistema dello Stato membro d'origine.
Il sistema a cui la succursale aderirà deve coprire la categoria di enti a cui essa appartiene o quella che è corrispondente nello Stato membro ospitante.
3. Gli Stati membri si adoperano affinchè siano stabilite condizioni obiettive e generalmente applicabili per l'appartenenza di succursali al sistema di uno Stato membro ospitante conformemente al paragrafo 2. L'ammissione è subordinata all'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza a tale sistema, compreso in particolare il pagamento di tutti i contributi e gli altri oneri. Nell'applicazione del presente paragrafo gli Stati membri si conformano agli orientamenti che figurano nell'allegato II.
4.
Se una succursale ammessa ad aderire in via facoltativa ad un sistema di garanzia dei depositi in forza del paragrafo 2 non adempie agli obblighi derivanti dall'adesione medesima, ne vengono informate le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, le quali, in cooperazione con il sistema di garanzia, adottano tutte le misure appropriate al fine di garantire che l'ente creditizio adempia agli obblighi anzidetti.
Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto degli obblighi summenzionati da parte della succursale, dopo un adeguato periodo di notifica di almeno dodici mesi, il sistema di garanzia può, con l'assenso delle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione, escludere la succursale. I depositi effettuati prima della data di esclusione restano coperti dal sistema facoltativo fino alla data di scadenza. I depositanti sono informati del ritiro della copertura supplementare.
5. La Commissione riferisce sul funzionamento dei paragrafi 2, 3 e 4 entro e non oltre il 31 dicembre 1999 e propone, se del caso, pertinenti modifiche.
Art. 5
I depositi detenuti al momento del ritiro dell'autorizzazione di un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE restano coperti dal sistema di garanzia.
Art. 6
1.
Gli Stati membri verificano che le succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità usufruiscano di una copertura equivalente a quella prescritta dalla presente direttiva.
In caso contrario gli Stati membri possono prevedere, salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 77/780/CEE, che le succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi esistente sul loro territorio.
2. Gli enti creditizi forniscono ai depositanti effettivi e potenziali presso succursali di enti creditizi con sede sociale al di fuori della Comunità le pertinenti informazioni sulle disposizioni di garanzia che coprono i loro depositi.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono disponibili nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita le succursale e sono redatte in modo chiaro e comprensibile secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale.
Art. 7
1.
I sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il totale dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un importo di 20000 ECU, in caso di indisponibilità di depositi.
Fino al 31 dicembre 1999 gli Stati membri in cui, all'atto dell'adozione della presente direttiva, i depositi non sono coperti fino a 20000 ECU, possono conservare l'importo massimo previsto nei loro sistemi di garanzia a condizione che detto importo non sia inferiore a 15000 ECU.
2. Gli Stati membri possono prevedere che per taluni depositanti o depositi la garanzia sia esclusa o ridotta. L'elenco di tali esclusioni figura nell'allegato I.
3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o all'adozione di disposizioni che aumentino la copertura dei depositi o la estendano. I sistemi di garanzia dei depositi possono in particolare coprire completamente taluni tipi di depositi per ragioni di carattere sociale.
4. Gli Stati membri possono limitare la garanzia di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 3 ad una determinata percentuale dell'importo dei depositi. La percentuale garantita, tuttavia, deve essere uguale o superiore al 90 % dei totale dei depositi finché l'importo da rimborsare a titolo della garanzia non raggiunga quello menzionato al paragrafo 1.
5. L'importo indicato nel paragrafo 1 è oggetto di un riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione. Questa presenta eventualmente una proposta di direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio per adattare l'importo indicato al paragrafo 1, tenendo conto in particolare dell'evoluzione del settore bancario e della situazione economica e monetaria della Comunità. Il primo riesame avrà luogo solo cinque anni dopo la fine del periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma.
6. Gli Stati membri provvedono affinchè il depositante possa difendere il proprio diritto all'indennizzo proponendo ricorso contro il sistema di garanzia dei depositi.
Art. 8
1. I limiti di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4 si applicano al totale dei depositi presso lo stesso ente creditizio, qualunque sia il numero dei depositi, la valuta e l'ubicazione nella Comunità.
2.
La quota spettante a ciascun depositante su un conto congiunto è computata nel calcolo dei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4.
Salve specifiche disposizioni, tale conto è ripartito in proporzioni eguali tra i depositanti.
Gli Stati membri possono prevedere che le somme depositate su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone, o di altra società o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, possano essere considerati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo dei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4.
3.
Quando il depositante non ha pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la persona che ne ha pieno diritto beneficia della garanzia, purché essa sia stata identificata o sia identificabile prima della data in cui le autorità competenti annunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i), o l'autorità giudiziaria ordina la sospensione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso ii). Nel caso di una pluralità di persone che ne abbiano pieno diritto, la quota spettante a ciscuna di esse in virtù delle disposizioni in materia di gestione delle somme è presa in considerazione nel calcolo dei limiti previsti all'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4.
La presente disposizione non si applica agli organismi di investimento collettivo.
Art. 9
1.
Gli Stati membri provvedono affinchè gli enti creditizi mettano a disposizione dei depositanti effettivi e potenziali le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia dei depositi al quale aderiscono l'ente e le sue succursali all'interno della Comunità o eventuali accordi alternativi previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, o dall'articolo 3, paragrafo 4. I depositanti sono informati sulle disposizioni del sistema di garanzia dei depositi o di eventuali accordi alternativi, compresi l'importo e la portata della copertura forniti dal sistema stesso. Tali informazioni sono formulate in modo comprensibile.
Vengono inoltre fornite, a richiesta, informazioni sulle condizioni di indennizzo e sulle formalità che devono essere espletate per ottenerlo.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese disponibili, secondo le modalità prescritte dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.
3. Gli Stati membri stabiliscono norme che limitano l'utilizzo, a scopo di pubblicità, delle informazioni di cui al paragrafo 1, per impedire che l'uso di tali informazioni pregiudichi la stabilità del sistema bancario o la fiducia del depositante. In particolare, gli Stati membri possono limitare siffatta pubblicità alla menzione esplicita del sistema a cui aderisce un ente creditizio.
Art. 10
1. I sistemi di garanzia dei depositi pagano i crediti debitamente verificati dei depositanti, per quanto riguarda i depositi indisponibili, entro tre mesi dalla data in cui le autorità competenti enunciano la conclusione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso i), o l'autorità giudiziaria ordina la sospensione di cui all'articolo 1, punto 3), inciso ii).
2. In circostanze del tutto eccezionali e in casi speciali un sistema di garanzia può chiedere alle autorità competenti una proroga del termine. Tale proroga non può essere superiore a tre mesi. Su richiesta del sistema di garanzia, le autorità competenti possono concedere al massimo due ulteriori proroghe, nessuna delle quali può essere superiore a tre mesi.
3. Il sistema di garanzia non può opporre la scadenza del termine di cui ai paragrafi 1 e 2 per rifiutare il beneficio della garanzia a un depositante che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto a un pagamento a titolo di garanzia.
4. I documenti relativi alle condizioni e alle formalità da assolvere per beneficiare di un pagamento a titolo di garanzia di cui al paragrafo 1 sono redatti in modo dettagliato, secondo quanto prescritto dalla legislazione nazionale, nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il deposito garantito.
5. Nonostante il termine di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora un depositante, o altra persona che ha diritti o un interesse sulle somme depositate su un conto, sia stato accusato di un reato risultante o connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite di cui all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE, il sistema di garanzia può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale.
Art. 11
Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, i sistemi che effettuano pagamenti a titolo di garanzia, nella procedura di liquidazione hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti per un importo pari alla somma pagata.
Art. 12
In deroga all'articolo 3, gli enti autorizzati in Spagna o in Grecia, che figurano nell'allegato III, sono esentati dall'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia dei depositi fino al 31 dicembre 1999.
Tali enti creditizi informano espressamente i loro depositanti effettivi o potenziali del fatto che essi non aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositi.
Nel corso di detto periodo, qualora tali enti stabiliscano o abbiano stabilito una succursale in un altro Stato membro, quest'ultimo può esigere che la succursale aderisca, alle condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, ad un sistema di protezione dei depositi istituito sul suo territorio.
Art. 13
La Commissione indica nell'elenco degli enti creditizi autorizzati che è tenuta a compilare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 della direttiva 77/780/CEE, lo status dei singoli enti creditizi in relazione alla presente direttiva.
Art. 14
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al presente direttiva entro il 1o luglio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 15
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 16
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 1994. Per il Parlamento europeo II Presidente E. Klepsch Per il Consiglio Il Presidente G. Romeos