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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1012 del 16/01/2013 (Rv. 625032 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Giudizio di merito - Motivi - Rinuncia parziale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625032-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione, ai sensi dell'art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, ma è in facoltà dell'opponente - ove abbia, col ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, proposto più di un motivo di opposizione - rinunciare ad uno o più degli originari motivi, riproponendo nell'atto introduttivo del giudizio di merito sull'opposizione soltanto uno o taluno di questi. In tale eventualità, il giudizio di merito sarà limitato soltanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi così riproposti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)