Sez. 2, Sentenza n. 11632 del 13/05/2010 (Rv. 613105 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Transazione "conservativa" - Caratteri - Conseguenze - Scoperta di inadempimenti non rilevati al momento della transazione - Impugnabilità per errore della transazione - Configurabilità - Fondamento - Accertamento del giudice di merito sulla natura e portata della transazione - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nella transazione c.d. "conservativa", con cui le parti si limitano a regolare il rapporto preesistente mediante reciproche concessioni, senza crearne uno nuovo (come avviene invece nel caso di transazione c.d. "novativa"), il rapporto che ne discende è comunque regolato dall'accordo transattivo e non già da quello che in precedenza vincolava le parti medesime, con la conseguenza che la successiva scoperta di inadempimenti non rilevati al momento della transazione (nella specie, relativa ad un contratto di appalto privato di lavori) può essere eventualmente fatta valere con l'impugnazione per errore dell'accordo transattivo, siccome rilevante ove abbia ad oggetto il presupposto della transazione e non già le reciproche concessioni. L'accertamento relativo alla natura ed alla portata dell'accordo transattivo integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se la relativa motivazione sia immune da vizi logici e giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1969
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)