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Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 13/03/2012 (Rv. 622080 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Mancata contestazione del fatto costitutivo dedotto - Efficacia - Espletamento di mezzo istruttorio successivo sui medesimi fatti - Superamento della non contestazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622080-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

La non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l'onere รจ irreversibile, ma non impedisce al giudice di acquisire comunque la prova del fatto non contestato. Pertanto, in tale ultima ipotesi, resta superata la questione sulla pregressa non contestazione di quei fatti che, se ravvisata, avrebbe comportato l'esclusione di essi dal "thema probandum".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)