Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 260 del 1993
Massime (5)
Massima n. 19699
- Provincia di bolzano
- Norme poste dallo statuto speciale per il trentino-alto adige a tutela della sua autonomia
- Principi della proporzionale etnica e del bilinguismo
- Efficacia limitativa del potere del parlamento di privatizzare i servizi pubblici
- Esclusione.
Leggi la massima
I principi della proporzionale etnica e del bilinguismo posti dagli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige a tutela dell'autonomia della Provincia di Bolzano, non limitano il potere del Parlamento di procedere a riforme organizzative della pubblica amministrazione, anche nel senso della privatizzazione di servizi pubblici.
Parametri
Massima n. 19700
- Posta e telecomunicazioni
- Riforma del settore delle telecomunicazioni
- Legge statale
- Soppressione dell'azienda di stato per i servizi telefonici con passaggio del personale, compreso quello del ruolo locale della provincia di bolzano, alle dipendenze di società concessionarie
- Asserita violazione del principio della proporzionale etnica nell'organizzazione dei pubblici uffici
- Esclusione
- Inapplicabilità, nel caso, del precetto statutario
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Nel sancire i principi della proporzionale etnica nell'organizzazione dei pubblici uffici, l'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige si riferisce esclusivamente ai ruoli del personale degli uffici statali. Pertanto, ove una legge statale di riforma organizzativa della pubblica amministrazione, diretta alla privatizzazione di servizi pubblici e applicabile alla Provincia di Bolzano, sottragga un pubblico servizio all'amministrazione diretta o indiretta dello Stato per affidarlo in concessione a società private, l'organico del personale di tali società - la cui libertà di organizzazione del lavoro è garantita dall'art. 41, primo comma, Cost. - fuoriesce dall'ambito normativo del precetto statutario. Va perciò respinta la censura d'incostituzionalità avanzata, in riferimento all'anzidetto precetto, nei confronti dell'art. 1 della legge n. 58 del 1992 che nel quadro della prevista riforma del settore delle telecomunicazioni, ha disposto la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 89, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 1, legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Norme impugnate
- art. 1 legge 29 gennaio 1992, n. 58
Parametri
- art. 89 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
Massima n. 19701
- Posta e telecomunicazioni
- Riforma del settore delle telecomunicazioni
- Legge statale
- Soppressione dell'azienda di stato per i servizi telefonici
- Lamentata incidenza sulla tabella, allegata alle norme di attuazione dello statuto speciale per il trentino-alto adige, che stabilisce il ruolo locale della soppressa azienda nella provincia di bolzano
- Conseguente denunciata inosservanza della procedura richiesta per le modifiche delle norme di attuazione dello statuto regionale
- Esclusione, non avendo la disposizione impugnata abrogato la tabella ma solo rimosso il presupposto della sua applicazione
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Nel disporre la soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel quadro della prevista privatizzazione degli stessi, l'art. 1 della legge n. 58 del 1992 non ha abrogato la tabella n. 14 (allegata alle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica e di bilinguismo di cui al d.P.R. n. 752 del 1976), tabella che stabilisce l'organico del personale della suindicata Azienda nella Provincia di Bolzano, ma piuttosto ha rimosso il presupposto di fatto della sua applicazione. È perciò senz'altro da escludere - a prescindere dalla questione se le tabelle allegate al suddetto decreto siano fonti di diritto di rango pari a quello delle norme di attuazione - che la disposizione in questione possa ritenersi illegittima per essere stata approvata senza l'osservanza della procedura richiesta per l'emanazione di queste dall'art. 107 dello Statuto regionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 107, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 1, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Norme impugnate
- art. 1, comma 3, legge 29 gennaio 1992, n. 58
Parametri
Massima n. 19702
- Posta e telecomunicazioni
- Riforma del settore delle telecomunicazioni
- Legge statale
- Soppressione dell'azienda di stato per i servizi telefonici
- Diritto del personale, che non intenda rimanere alle dipendenze delle subentrate società concessionarie, compreso quello nel ruolo locale della provincia di bolzano, di optare per il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche
- Asserita incidenza sui principi della proporzionale etnica e del bilinguismo
- Esclusione
- Pieno rispetto, da parte della disposizione impugnata, di entrambi i principi
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
La disposizione dell'art. 4, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, che in seguito alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel quadro della prevista privatizzazione degli stessi, attribuisce al personale dell'Azienda - compreso quello del ruolo locale di Bolzano - il diritto di opzione tra il mantenimento dello status giuridico di dipendente pubblico e il rapporto di lavoro privato alle dipendenze delle società concessionarie a cui i suddetti servizi vengono affidati, non è in contrasto con i principi della proporzionale etnica e del bilinguismo sanciti, rispettivamente, dagli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Infatti, come la norma in questione precisa, il passaggio del personale optante ad altre amministrazioni non avviene mediante la creazione di posti in soprannumero, ma - in conformità delle procedure di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni di cui al d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 - utilizzando i posti di ruolo disponibili, per quanto attiene alla Provincia di Bolzano, nelle piante organiche locali delle amministrazioni statali col rispetto delle aliquote riservate ai gruppi linguistici e subordinatamente al possesso da parte degli interessati dell'attestato di conoscenza delle due lingue.(Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 4, terzo comma, della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Norme impugnate
- art. 4, comma 3, legge 29 gennaio 1992, n. 58
Parametri
Massima n. 19703
- Posta e telecomunicazione
- Riforma del settore delle telecomunicazioni
- Legge statale
- Passaggio del personale della soppressa azienda di stato per i servizi telefonici, compreso quello del ruolo locale della provincia di bolzano, alle dipendenze delle subentrate società concessionarie
- Lamentata sottrazione di tale personale al principio (applicabile anche per dette società) del bilinguismo
- Esclusione
- Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
A differenza del principio della proporzionale etnica, di cui all'art. 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il principio del bilinguismo stabilito, a tutela dell'autonomia della Provincia di Bolzano, dall'art. 100 dello stesso Statuto, comprende nel proprio ambito normativo anche i concessionari privati di pubblici servizi operanti nel territorio della Provincia. Peraltro gli artt. 1 e segg. della legge n. 58 del 1992, che nel quadro della privatizzazione dei servizi telefonici hanno previsto, salva diversa opzione, il passaggio del personale della soppressa Azienda di Stato - compreso quello del ruolo locale della Provincia di Bolzano - alle dipendenze delle società concessionarie a cui tali servizi sono stati affidati, non tocca il precetto statutario né quindi impedisce che detto personale resti soggetto al principio del bilinguismo secondo la disciplina degli artt. 1 e ss. del d.P.R. n. 752 del 1976. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, degli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58).
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante: "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni", promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 6 marzo 1992, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1992;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto in fatto
punto 1
Con ricorso notificato in data 6 marzo 1992 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato gli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni", per violazione degli artt. 89 e 100 dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle relative norme d'attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, di cui in particolare all'art. 20 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327).
Osserva la ricorrente che l'autonomia garantita alla Provincia include fondamentalmente la tutela delle minoranze linguistiche. Ad essa, in particolare, fanno capo gli istituti e i principi stabiliti dagli artt. 89 e 100 dello statuto speciale, cioè la "proporzionale etnica" nell'organizzazione dei pubblici uffici e il bilinguismo nel pubblico impiego e nei servizi pubblici.
Tali principi e istituti hanno trovato attuazione e integrazione in vari decreti presidenziali successivi: in particolare d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e d.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; d.P.R. 31 luglio 1978, nn. 570 e 571; d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327; d.P.R. 10 aprile 1984, n. 217; fino ai più recenti d.lgs. 28 settembre 1990, n. 284, e 21 gennaio 1991, n. 32. Nella Provincia di Bolzano è prevista l'istituzione di ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) secondo le tabelle allegate ai decreti contenenti le norme di attuazione dello Statuto. I relativi posti di lavoro sono riservati ai cittadini dei tre gruppi linguistici in proporzione della loro consistenza (v. spec. artt. 89 dello statuto e 8 ss. del d.P.R. n. 752 del 1976). Vige inoltre per questi posti il principio del bilinguismo, per cui la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca è requisito essenziale per l'assunzione (artt. 100 st. e 1 ss. del d.P.R. n. 752 cit.).
Con i principi della proporzionale etnica e del bilinguismo - applicabili anche ai ruoli del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compreso quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, come espressamente previsto dalle disposizioni di attuazione dello statuto speciale e dalle annesse tabelle - è incompatibile, ad avviso della ricorrente, la normativa impugnata, che ha disposto la soppressione della detta Azienda di Stato e l'affidamento in concessione dei relativi servizi e impianti, prevedendo il passaggio del personale, compreso quello del ruolo locale di Bolzano, alle dipendenze delle società concessionarie, con conseguente trasformazione del rapporto di pubblico impiego in rapporto di lavoro privato (art. 4, comma 4, della legge n. 58 del 1992). È vero che l'art. 4, comma 3, attribuisce al personale il diritto di optare entro un certo termine per la permanenza nel pubblico impiego, ma al personale optante non sarebbe assicurato l'inserimento in nuovi posti di altri ruoli locali. Anche il personale del ruolo locale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui si avvalga la società concessionaria ai sensi dell'art. 4, comma 2, sia che opti per la permanenza nel pubblico impiego, sia che invece transiti alle dipendenze delle concessionarie, sarebbe sottratto al ruolo locale di cui alla tabella n. 16 del d.P.R. n. 752 del 1976.
Le norme dei decreti di attuazione dello statuto speciale, siccome espressione di una "competenza legislativa atipica" (sentenze nn. 224 del 1990 e 483 del 1991), non possono essere validamente abrogate o derogate dalla legge ordinaria. E non può dubitarsi che pure le "tabelle" allegate al d.P.R. n. 752 del 1976, che stabiliscono i ruoli locali del personale, abbiano la medesima natura delle norme di attuazione dello statuto, e quindi possano essere modificate solo con la speciale procedura prevista dall'art. 107 dello statuto. La Provincia ricorrente si appella alla sentenza n. 768/1988 di questa Corte, che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 20 e 21 della legge n. 210 del 1985 sull'Ente Ferrovie dello Stato, "nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la Provincia autonoma di Bolzano in materia di proporzionale etnica e di parità linguistica".
punto 2
Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Premesso che la legge n. 58 del 1992 si adegua alla legislazione comunitaria, la quale - soprattutto al fine di realizzare la libera circolazione dei prodotti e dei servizi nel mercato interno comunitario - impone liberalizzazioni e in pratica parziali privatizzazioni, l'interveniente osserva che la questione prospettata dalla Provincia di Bolzano non riguarda l'art. 100 dello statuto speciale, relativo al "bilinguismo", ma unicamente l'interpretazione dell'art. 89, concernente le "amministrazioni statali aventi uffici nella provincia" e l'applicazione all'interno di esse del criterio della "proporzionale etnica". Questa disposizione statutaria non esige che i ruoli locali - che in realtà non sono ruoli in senso tecnico, ma solo piante organiche locali - siano irrigiditi in norme aventi rango pari a quelle di attuazione dello statuto. L'art. 89 si limita a prevedere che tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici, stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Perciò le tabelle allegate al d.P.R. n. 752 del 1976 non sono per loro natura norme di attuazione e non possono diventare tali solo perché "veicolate" da decreti legislativi emanati con la procedura dell'art. 107 dello statuto. Tutt'al più esse hanno forza di legge ordinaria statale. La sentenza n. 768/1988 (per attuare la quale è stato emanato il d.lgs. 21 gennaio 1991, n. 32) non può costituire un utile precedente. La trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato nell'omonimo Ente pubblico non ha determinato la fuoriuscita del personale dal settore pubblico.
Rileva infine l'Avvocatura che la normativa sulla proporzionale etnica, in quanto deroga al principio fondamentale di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e per certi versi anche ai principi costituzionali in tema di pubblica amministrazione (artt. 97 e 98 della Costituzione), non può subire estensione oltre l'ambito degli enti pubblici, segnatamente territoriali (Stato, Provincia e comuni).
punto 3
In prossimità dell'udienza di discussione, entrambe le parti hanno integrato i rispettivi atti di costituzione con memorie illustrative.
Considerato in diritto
punto 1
La legge 29 gennaio 1992, n. 58, ha disposto la privatizzazione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico gestiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici (di cui è prevista la soppressione: art. 1, comma 3) e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (il cui campo di attività viene corrispondentemente ridotto). In un primo tempo i detti servizi sono affidati in concessione esclusiva a una società per azioni appositamente costituita dall'IRI, che ne è l'azionista unico, la quale per la durata della concessione (non superiore a un anno) si avvale del personale dell'Amministrazione postale addetto ai servizi trasferiti alla società stessa, nonché del personale dipendente dalla cessata Azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 4, comma 2).
A questo personale l'art. 4, comma 3, attribuisce il diritto di optare, entro un certo termine, per la permanenza nel pubblico impiego secondo le procedure di mobilità di cui al d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554. Entro la data di scadenza della concessione il personale non optante perde lo status giuridico di dipendente pubblico e passa alle dipendenze della detta società o di altre società concessionarie, che saranno in prosieguo determinate, a titolo di rapporto di lavoro privato.
Tali disposizioni, contenute negli artt. 1 e 4 della legge, sono censurate dalla Provincia autonoma di Bolzano perché emanate col semplice procedimento di legge ordinaria, senza osservare il procedimento speciale previsto dall'art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), anche per la parte in cui incidono sui principi della proporzionale etnica e del bilinguismo garantiti dagli artt. 89 e 100 dello statuto medesimo e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.
punto 2
La questione non è fondata.
La stessa Provincia ricorrente riconosce che le norme di autonomia da essa invocate non limitano il potere del Parlamento di procedere a riforme organizzative della pubblica amministrazione, anche nel senso della privatizzazione di servizi pubblici. Data questa premessa, è inevitabile la conseguenza che, ove una legge sottragga un pubblico servizio all'amministrazione diretta o indiretta dello Stato per affidarlo in concessione a società private, l'organico del personale di tali società, la cui libertà di organizzazione del lavoro è garantita dall'art. 41, primo comma, della Costituzione, fuoriesce dall'ambito normativo dell'art. 89 dello statuto speciale, concernente esclusivamente i ruoli del personale degli uffici statali (nel senso ampio dell'art. 8 del d.P.R. n. 752 del 1976) in provincia di Bolzano.
In ordine alla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici la detta conseguenza non implica un effetto abrogativo (in senso tecnico) della tabella n. 14 allegata al decreto, illegittimamente disposto senza l'osservanza della procedura indicata dall'art. 107 dello statuto. Altro è restringere il campo di applicazione di una norma con una legge modificativa della fattispecie normativa che escluda una categoria di soggetti dalla cerchia dei destinatari (ciò che nel nostro caso non accade), e altro incidere non sulla fattispecie astratta, ma sulle condizioni fattuali di concretabilità della medesima. Il secondo caso è estraneo alla previsione del citato art. 107. La legislazione di riforma della pubblica amministrazione è vincolata a far salve le attribuzioni dell'autonomia provinciale solo nella misura in cui le nuove forme organizzative e gestionali rientrino nelle rispettive fattispecie normative.
Pertanto la questione dibattuta dalle parti in causa, se le tabelle allegate al d.P.R. n. 752 del 1976 siano fonti di diritto di rango pari a quello delle norme di attuazione dello statuto, è irrilevante ai fini del decidere. La legge n. 58 del 1992 non ha abrogato la tabella concernente la cessata Azienda di Stato per i servizi telefonici, ma piuttosto ha rimosso il presupposto di fatto per la sua applicazione: la tabella è divenuta inapplicabile per la stessa ragione per cui alle società concessionarie del servizio, in quanto persone giuridiche private, non è applicabile l'art. 89 dello statuto.
punto 3
Infondata è pure la doglianza relativa al comma 3 dell'art. 4, che attribuisce al personale addetto ai servizi affidati in concessione alla società di cui all'art. 1, comma 1, il diritto di opzione tra il mantenimento dello status giuridico di dipendente pubblico e il rapporto di lavoro privato alle dipendenze della società e delle altre concessionarie. Secondo la ricorrente il passaggio del personale optante ad altre amministrazioni avverrebbe "al di fuori dei ruoli locali ex art. 89 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e art. 8 d.P.R. n. 752 del 1976", cioè mediante la creazione di posti in soprannumero. Al contrario, come precisa la disposizione in esame, i trasferimenti dei dipendenti optanti saranno attuati in conformità delle procedure di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni utilizzando i posti di ruolo disponibili, e quindi, per quanto attiene alla Provincia di Bolzano, saranno effettuati nelle piante organiche locali delle amministrazioni statali col rispetto delle aliquote riservate ai gruppi linguistici e subordinatamente al possesso da parte degli interessati dell'attestato di conoscenza delle due lingue.
punto 4
Manifestamente insussistente è, infine, l'asserita violazione dell'art. 100 dello statuto di autonomia, nel cui ambito normativo sono compresi, a differenza dell'art. 89, anche i concessionari privati di pubblici servizi operanti nel territorio della Provincia. La legge denunciata non tocca questa norma, in forza della quale la società di cui all'art. 1 e le altre concessionarie sono soggette al principio del bilinguismo secondo la disciplina degli artt. 1 ss. del d.P.R. n. 752 del 1976.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 (Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 89 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano col ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze